In moto con la neve, cosa prevede il Codice della Strada

Moto e neve non vanno d’accordo, ma se siete degli stoici e non volete rinunciare alle due ruote ecco un piccolo vademecum legislativo che aiuta a districarsi tra le varie norme che si sono accumulate negli anni

 

Gomme da neve d’obbligo
a) Il Codice della Strada (art. 6, comma 4, lettera e) prescrive che, fuori dai centri abitati, lungo le strade frequentemente interessate da precipitazioni nevose e fenomeni di pioggia ghiacciata (freezing rain) nel periodo invernale, gli enti proprietari, ovvero concessionari di strade, possono prescrivere che i veicoli a motore, esclusi i ciclomotori (non le microcar) e i motocicli, debbano montare pneumatici invernali oppure abbiano a bordo le catene.

Ma se nevica…
b) La Direttiva del Ministero dei Trasporti del 16 gennaio 2013 in tema di “Circolazione stradale in periodo invernale ed in caso di emergenza neve” ha prescritto che le ordinanze che impongono l’obbligo di pneumatici da neve valgano dal 15 novembre al 15 aprile con tolleranza di un mese per adeguarsi (montare gomme e togliere gomme invernali) quindi il periodo si estende dal 15 ottobre al 15 maggio. Nel lasso di tempo in cui vige l’obbligo (15 novembre 15 aprile) i ciclomotori e i motocicli non possono circolare se sulle strade c’è neve o ghiaccio e durante le nevicate. Se ne dovessero ricorrere le condizioni i comuni possono adottare gli stessi provvedimenti anche all’interno dei centri abitati ai sensi dell’articolo 7, comma 1, del Codice della Strada. La circolare del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti n. prot. 1049 del 17 gennaio 2014 ha fornito una definizione dell’espressione “periodo stagionale di riferimento”, ovvero il lasso di tempo di vigenza delle ordinanze invernali, cioè dal 15 novembre al 15 aprile. I veicoli che montano pneumatici di tipo M+S con gli ammessi inferiori codici di velocità, hanno la possibilità di circolare anche un mese prima e un mese dopo rispetto al periodo di vigenza delle ordinanze, così da poter effettuare le opportune operazioni di montaggio e smontaggio.

Le gomme M+S
d) La circolare, dello stesso Ministero, emanata il 27 maggio 2016 (n. 12424-DIV3-C), ribadisce quanto già disposto in una circolare più datata (n. 103 del 1995), prescrivendo che ciclomotori e motocicli possono montare, in inverno, pneumatici di tipo M+S con un codice di velocità inferiore rispetto a quello riportato in carta di circolazione, e fino a un minimo di M (130 km/h), senza dover modificare il documento di circolazione

In poche parole:

Se c’è neve moto e ciclomotori non possono circolare. Anche se montano gomme invernali o marcati M+S.

 

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